Lodo arbitrale e divieto del patto commissorio. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27615 del 21 settembre 2022)

In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell’art. 2744 cod.civ., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell’ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant’è che lo stesso legislatore ha previsto all’art. 6 d.lgs. n. 170/2004 ipotesi in cui tale divieto non si applica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il divieto di cui all'art. 2744 cod.civ., pur discendendo da una norma imperativa, non è qualificabile tra i principi generali dell'ordinamento. Dunque il lodo arbitrale che contenesse statuizioni contrastanti con il detto divieto non potrebbe essere qualificato come contrario all'ordine pubblico. A riprova di ciò, la decisione in commento fa leva sul modo di disporre dell'art. 6. del d.lgs. 170/2004 (intitolato
"Cessione del credito o trasferimento della proprietà con funzione di garanzia", ai sensi del quale "I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformità ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione." Il II comma della detta norma espressamente prevede che "Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il
trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.

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