La riconciliazione dei coniugi già legalmente separati ricostituisce la comunione legale dei beni, permanendo personali i beni acquistati dopo la separazione, ma prima della riconciliazione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 6820 del 4 aprile 2021)

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa.
(Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Tempus regit actum: è questo l'aspetto focale della pronunzia in commento. Se infatti alla riconciliazione dei coniugi segue l'automatica insorgenza del regime della comunione legale dei beni, è ben vero che gli acquisti eventualmente effettuati durante il tempo in cui la separazione personale ha avuto luogo, devono essere considerati come personali. Notevoli sono i problemi legati alla considerazione degli effetti della riconciliazione: trattandosi di un mero fatto giuridico, la susseguente manifestazione di essa contenuta in una dichiarazione non costituisce una convenzione negoziale, ma una dichiarazione di scienza. La stessa, la cui rilevanza probatoria è configurabile in chiave di confessione, resa congiuntamente dai coniugi, può essere assoggettata a pubblicità ai sessi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396 del 2000. la norma prevede infatti, ai fini dell'opponibilità della riconciliazione, che i coniugi la dichiarino in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, consegnando poi l'atto all'ufficiale di stato civile, facendone richiesta di annotazione nell'atto di matrimonio.

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