Intervento di più mediatori in tempi successivi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27185 del 15 settembre 2022)

L'art. 1755 cod.civ., secondo l'interpretazione consolidata, fonda il diritto del mediatore alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all'accordo: non si richiede, infatti, che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la "messa in relazione" delle parti abbia costituito l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Non è neppure necessario che il mediatore sia intervenuto nelle diverse fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, purché possa ritenersi che senza quella "messa in contatto" il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta riferire del nesso causale come elemento fondante del diritto del mediatore alla provvigione. Evocando un parallelismo caro alla scienza penalistica, la teoria della causalità può essere infatti variamente declinata. Un conto è valutare la sussistenza del nesso eziologico in base alla tesi della causalità adegiuata, altra cosa invece è fare riferimento alla impostazione della "condicio sine qua non". Ebbene, è proprio a quest'ultima teorica che pare riferirsi il giudizio della S.C. in tema di nesso tra azione del mediatore e risultato consistente nella conclusione dell'affare.

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