Interpretazione contro l’autore della clausola nel contratto assicurativo. (Cass. Civ., Sez. III, n. 17792 del 30 agosto 2011)
Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite su un modulo predisposto dallo assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutica posto dallo art.1370 c.c. e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole allo assicuratore medesimo.