Disciplina delle condizioni generali di contratto



In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti la legge prevede all'art. 1341 cod.civ. la regola generale in forza della quale le stesse sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. E' il caso di precisare che la disciplina in esame postula non soltanto la predisposizione dell'intero testo negoziale da parte di uno solo dei contraenti, ma che il relativo schema sia tipizzato e predisposto in forza di moduli o formulari (Cass. Civ. Sez. III, 4241/03).
Prescindendo da teoriche che escluderebbero la natura contrattuale delle condizioni generalinota1, sulla scorta della annessione alle medesime di una portata di carattere normativo che priverebbe la volontà del contraente non predisponente di qualsiasi ruolo, la norma in esame deve essere interpretata nel senso che sia sufficiente una semplice generica accettazione di colui che aderisce al contratto standardnota2. La fonte della vincolatività del contratto e di tutte le singole clausole in esso contenuto è pur sempre da rinvenirsi nella volontà dei contraenti.
La norma in esame non può essere interpretata nel senso che basti la semplice possibilità di conoscenza delle clausole affinché queste siano "di diritto" vincolanti per il contraente che non le ha predisposte, bensì nel senso che, con l'accettazione del contratto, il non predisponente si assoggetta volontariamente alla disciplina predisposta dall'altra partenota3 .
Qual'è la portata specifica della norma in esame?
Il disposto di cui all'art. 1341 cod.civ. vale anzitutto a garantire alla parte che viene sostanzialmente a "subire" le condizioni dettate dall'altra, alcuni strumenti di tutela rendendo quantomeno conoscibili le clausole predisposte.
Il momento al quale riferire la valutazione della conoscibilità è quello della conclusione del vincolo contrattuale; non gioverebbe pertanto la possibilità di conoscere le clausole in un tempo successivo a quello di stipulazionenota4 . Assai delicato è il riferimento all' ordinaria diligenza, alla cui stregua ponderare in capo all'aderente la conoscibilità. In base a questo criterio non potranno essere reputate conoscibili quelle condizioni generali la cui conoscenza implica un particolare sforzo di diligenza o di competenzanota5 .
Se il contraente che aderisce al contratto predisposto dall'altro ha l'onere di porre in essere uno sforzo quantomeno ordinariamente diligente, allo scopo di prendere conoscenza delle condizioni generali, il contraente predisponente, da parte sua, può dirsi, all'inverso, gravato dell'onere di rendere queste ultime conoscibili in base al medesimo parametronota6 .
Occorre pertanto utilizzare espressioni intelleggibili da chi non ha conoscenze tecniche specifiche, tenendo conto del tipo di contratto e dell'utenza, vale a dire della tipologia dei contraenti non predisponenti in relazione alla specificità delle clausole.
La norma in esame presuppone che sia il predisponente a dover dar conto della conoscibilità della clausola e non l'aderente ad esser gravato dell'onere della prova della non conoscibilità secondo l'ordinaria diligenzanota7.
La conseguenza giuridica del difetto di conoscibilità è la mera inefficacia (non la nullità) della clausolanota8, conformemente al disposto dell'art. 1341 cod.civ..
Nel caso in cui la sussistenza del requisito in esame sia dubbia, può entrare in gioco il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 cod.civ. (interpretazione contra stipulatorem).
Il II comma dell'art. 1341 cod.civ., con una disposizione che viene richiamata anche in materia di contratti conclusi mediante moduli o formulari, prevede che non abbiano comunque effetto, a meno che non siano specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto  o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Si tratta delle c.d. clausole vessatorie che prenderemo in autonoma e separata considerazione.

Note

nota1

Sostengono la natura non contrattuale delle condizioni generali di contratto: Nuzzo, Condizioni generali di contratto, in Dizionario del diritto privato, a cura di Irti, Milano, 1980, p. 167; Rizzo, Condizioni generali di contratto e predisposizione normativa, Napoli, 1983, p. 22. Non sembra tuttavia potersi accogliere tale tesi in base al rilievo secondo il quale la posizione economicamente più forte di una parte, che riesce ad imporre la sua volontà in relazione al contenuto del contratto, non è circostanza che snatura il contratto o che lo invalida, salvo che l'imposizione venga esercitata con dolo o violenza viziando la volontà dell'aderente: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 344-345; Realmonte,  Condizioni generali di contratto, Milano, 1975, p. 79.
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nota2

In tal senso Cataudella, Condizioni generali e procedimento di formazione del contratto, in Scritti giuridici, Padova, 1991, p. 141 e ss.
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nota3

Così Bianca, cit., p. 345, il quale precisa che le clausole sono efficaci "non perchè così vuole la legge, ma perchè l'aderente ha accettato il regolamento dell'altra parte".
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nota4

Contra Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Libro quarto, Bologna-Roma, 1970, p. 263, il quale sostiene che sono efficaci anche le condizioni riconosciute successivamente dall'aderente ma in tempo utile "per consentirgli di agire". Il Bianca, cit., p. 347, contesta tale tesi, sostenendo che la "possibilità di reazione (recesso, revoca) non giustifica l'imposizione di clausole che sono estranee all'oggetto dell'adesione e che non rientrano quindi nel contenuto del contratto".
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nota5

Circa la "misura" dell'ordinaria diligenza vi è incertezza: il Messineo, Il contratto in generale, in Tratt.dir.comm., diretto da Cicu-Massineo, vol. I, Milano, 1973, p. 440, farebbe riferimento all'art. 1176, I° comma cod.civ. ; per il Genovese, Le condizioni generali di contratto, Padova, 1954, p. 223 e ss., sarebbe stato necessario ricorrere alla diligenza tipica della categoria di persone cui appartiene l'aderente.
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nota6

Al riguardo il Napoli, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, vol. II, Milano, 1981, p. 68, precisa che il predisponente deve comportarsi in modo tale che la conoscenza delle condizioni contrattuali riesca agevole all'altra parte: non possono quindi invocarsi le condizioni per conoscere le quali l'aderente deve compiere uno sforzo non richiesto ad un normale uomo d'affari.
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nota7

Chinè, Contrattazione standardizzata, in Il contratto in generale, Tomo II, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 506.
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nota8

Analogamente Scognamiglio, I contratti per adesione e l'art. 1341 del codice civile, in Banca, borsa e titoli di credito; Francario, voce Clausole vessatorie, in Enc.giur.Treccani, p. 8. Tuttavia alcuni Autori (Messineo, cit., p. 541; Genovese, Condizioni generali di contratto, Padova, 1954, p. 231) argomentando dalla soluzione accolta nel 2° comma della norma in esame, in tempi non recenti hanno ritenuto si tratti di nullità, con conseguente applicabilità dell'art. 1419 cod.civ. apri. In tal senso anche la Cassazione: v. Cass.Civ. Sez. III, 09/64  , sia pure in un lontano precedente.
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Bibliografia

  • CATAUDELLA, Condizioni generali e procedimento di formazione del contratto, Padova, Scritti giuridici, 1991
  • CHINE', Contrattazione standardizzata, Torino, Tratt.dir.priv., dir.da Bessone, XIII, 2000
  • FRANCARIO, Clausole vessatorie, Enc.giur.Treccani
  • GENOVESE, Le condizioni generali del contratto, Padova, 1954
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • NAPOLI, Le condizioni generali di contratto, Milano, II, 1981
  • NUZZO, Condizioni generali di contratto, Milano, Dizionario del diritto privato, a cura di Irti, 1980
  • REALMONTE, Condizioni generali di contratto, Milano, 1975
  • RIZZO, Condizioni generali di contratto e predisposizione normativa, Napoli, 1983
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
  • SCOGNAMIGLIO, I contratti per adesione e l'art. 1341 del codice civile, Banca, borsa e titoli di credito

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