Inadempimento reiterato, decadenza dal beneficio del termine e stato di insolvenza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24330 del 18 novembre 2011)
Il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza, né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c., né, infine, il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c.. Dimostrano, invece, uno stato d'insolvenza sia l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.