Termine di adempimento



Il termine di adempimento viene disciplinato da alcune norme dettate in tema di rapporto obbligatorio (artt. 1183 , 1184 , 1185 , 1186 e 1187 cod. civ.). Esse risolvono il problema della indeterminatezza del tempo in cui deve essere effettuata la prestazione dedotta in obbligazione ovvero dell'identificazione dell'interesse del soggetto a favore del quale sia stata posta la clausola con la quale si stabilisce il differimento del tempo in cui deve avvenire l'adempimento rispetto a quello in cui è sorta l'obbligazione. Valgono in proposito le regole che seguono.
  1. Se non è stato pattuito un termine, o questo è indeterminato, il debitore deve adempiere dal momento in cui ne fa richiesta il creditore (quod sine die debetur statím debetur) : costui può farla in qualunque momento, anche immediatamente nota1, salvo che gli usi o la natura della prestazione o il modo o il luogo dell'esecuzione comportino la necessità di una congrua dilazione che, in mancanza d'accordo fra le parti, sarà fissata dal giudice nota2 (art. 1183 , I comma, cod. civ.). Si può porre, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la risoluzione di un contratto per inadempimento, ex post la questione relativa al tempo (non precedentemente stabilito) dell'adempimento. Si è deciso che non occorre la preventiva assegnazione di un termine dal giudice, ogniqualvolta si ritenga che il ritardo comunque importi inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 2980/77 ). Il II comma dell'art. 1183 cod. civ. prevede inoltre che, qualora il termine per l'adempimento sia rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se invece è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
  2. Se il termine è posto, ma non viene indicato a favore di quale soggetto sia stato previsto, si danno le ulteriori eventualità che seguono.
  • Se, per l'appunto, nulla è detto, si presume che il termine sia stato posto a favore del debitore (art. 1184 cod. civ. ) nota3. Il creditore non può esigere la prestazione pattuita anteriormente alla scadenza del termine nota4, mentre il debitore ha la possibilità di adempiere legittimamente anche prima della scadenza del termine nota5 .
  • Quando invece il termine è fissato a favore del creditore (e questo deve risultare espressamente: art. 1185 , I comma, cod. civ.) quest'ultimo può pretendere l'adempimento della prestazione anche in un tempo precedente la scadenza. Il debitore invece non può legittimamente offrire l'esecuzione della prestazione medesima prima del termine fissato nota6 .
  • Da ultimo, potrebbe essere che il termine risulti (anche questa volta in modo espresso) fissato a favore di entrambi (cioè sia del debitore sia del creditore): né l'uno né l'altro possono pretendere di ottenere o di eseguire la prestazione prima del tempo fissato. Che cosa accade se, nonostante l'esistenza di un termine (tanto nel caso in cui fosse posto a favore del debitore quanto a favore del creditore), la prestazione viene adempiuta prima della scadenza di esso (anche per semplice ignoranza del debitore che non sapeva dell'esistenza del termine)?

Certamente non si potrà agire in ripetizionenota7 , come se si trattasse di un indebito. La legge, a questo proposito, stabilisce che il debitore può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185 , II comma, cod. civ.: si tratta del c.d. interusurium ).

Per il debitore infatti l'adempimento prima del termine posto a suo favore equivale ad una perdita, per lo meno pari alla misura degli interessi calcolati in base al tempo di anticipazione dell'adempimento rispetto al termine. Si tratta di una perdita della quale non può comunque ottenere ristoro se la prestazione anticipata venne effettuata coscientemente, poiché, come detto, per il favore del termine il debitore non può essere chiamato ad adempiere anzitempo, ma non gli è impedito di adempiere spontaneamente rinunciando al termine stesso.

Giova rammentare che il debitore decade dal termine fissato a suo favore (vale a dire che il creditore può agire in giudizio come se il termine fosse già scaduto nota8 ), qualora sia divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso (art. 1186 cod. civ.). Va comunque osservato come lo stato di insolvenza possieda proprie caratteristiche, palesando una situazione più grave rispetto anche ad un reiterato inadempimento (Cass. Civ., Sez. II, 24330/11).

Alla predetta disciplina generale del termine di adempimento deve essere affiancata una norma specificamente dettata in materia di contratto, con particolare riferimento alla risoluzione per inadempimento: l'art. 1457 cod. civ. , ai sensi del quale è dato di poter distinguere tra termine essenziale e termine non essenziale.

Si badi che in detta norma viene utilizzato l'attributo di "essenziale" in un'accezione profondamente diversa rispetto a quella evocata dall'indispensabilità che un termine venga comunque fissato come riferito in precedenza. L'essenzialità a cui si faceva innanzi riferimento voleva significare una indispensabilità ontologica del termine di adempimento rispetto alla nozione stessa di obbligazione. L'essenzialità di cui all'art. 1457 cod. civ. corrisponde invece ad una nozione che ha quale elemento di riferimento l'interesse del creditore ad ottenere l'adempimento entro un certo lasso di tempo, al di là del quale l'esecuzione della prestazione non vale più a soddisfarne i bisogni nota9.

Il mancato rispetto del termine da parte del debitore, quando ancora sia possibile l'adempimento, può condurre alla mora ( mora debendi ); una vicenda analoga è ipotizzabile (pure se meno frequentemente) anche in relazione al soggetto attivo dell'obbligazione: si parla a tal proposito di mora del creditore ( mora credendi ).

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 610; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 517.
top1

nota2

Secondo un'opinione la pronuncia del giudice avrebbe in questo caso carattere dichiarativo (Cannata, L'adempimento in generale, in Trattato Rescigno, vol. IX, p. 104; Bucciante, in Giust. civ., 1958, vol. I, p. 694); altri invece ritengono abbia carattere costitutivo (Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, vol. I, Milano, 1974, p. 103; Scoca, Il termine giudiziale nell'adempimento delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione, Milano, 1965, p. 9)
top2

nota3

Macioce, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 50, ritiene si tratti di un'applicazione del principio del favor debitoris.
top3

nota4

In tal senso Bianca, Diritto civile, IV, Milano, 1998, p. 217, il quale precisa che l'inesigibilità esprime un limite all'esercizio del diritto di credito senza escluderne o renderne incerta l'esistenza. Contra Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. III, p. 54, il quale sostiene che l'obbligazione nasce solo con la scadenza del termine.
top4

nota5

Di Majo, Le modalità dell'obbligazione, Milano, 1986, pp. 660 e ss.; Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, vol. I, Milano, 1974, p. 121-123.
top5

nota6

Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 13, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 557.
top6

nota7

La giurisprudenza ha escluso che il principio della irripetibilità si applichi anche se il pagamento sia stato eseguito per errore o sotto l'azione ingannatrice, ancorché in buona fede, del creditore: v. p. es., Tribunale di Firenze, 24/11/1959 Al pari si dubita dell'irripetibilità di un pagamento anticipato compiuto dall'incapace naturale, in quanto potrebbe essere a lui pregiudizievole: Giorgianni, Pagamento (dir.civ.), in N.mo Dig. it., p. 324.
top7

nota8

Giorgianni, op. cit., p. 324, ritiene che in questo caso riprenda vigore la regola dello statim debetur.
top8

nota9

In dottrina (Grasso, voce Termine essenziale, in Enc. giur. Treccani, p. 2) viene qualificata come essenzialità funzionale quella prevista in tema di termine di adempimento e disciplinata dall'art. 1457 cod. civ. . Tale nozione di essenzialità si contrapporrebbe a quella avente natura strutturale propria del termine di durata. Esso infatti non può mai mancare in alcuni specifici rapporti giuridici necessariamente qualificati dall'aspetto della durata. Non si può escludere peraltro che un termine possa essere sia strutturalmente, sia funzionalmente essenziale: Saracini, Il termine e le sue funzioni, Milano, 1979, p. 150. Alla prima nozione appare, ad esempio, ispirarsi Cass. Civ., Sez.II, 20481/11 che ha statuito nel senso della compatibilità tra un termine non essenziale e la previsione di una clausola penale.
top9

Guide operative pratiche



Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, III, 1948
  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • BUCCIANTE, Giust.civ., I, 1958
  • CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984
  • DI MAJO, Le modalità dell'obbligazione, Milano, 1986
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.mo Dig. it.
  • GRASSO, Termine essenziale, Enc.giur.Treccani
  • MACIOCE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984
  • SARACINI, Il termine e le sue funzioni, Milano, 1979
  • SCOCA, Il termine giudiziale nell'adempimento delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione, Milano, 1965


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Termine di adempimento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti