Inadempimento di obbligazione pecuniaria. Onere della prova del fatto estintivo della pretesa creditoria gravante sul debitore. (Cass. Civ., Sez. III, n. 11290 del 23 maggio 2011)

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell’onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo il mancato perfezionamento del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell’obbligo di pagamento così come allegato dal creditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia costituisce nulla più della regolare applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova ambientati nella appropriata sedes materiae.

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