Impugnazione del riparto della spesa condominiale deliberata e ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli condomini. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2237 del 16 febbraio 2012)

La ripartizione di una spesa condominiale può essere deliberata anche in mancanza di appropriata tabella millesimale purché nel rispetto della proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella, derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell’intero edificio. Ne consegue che il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto a impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto e attuale gliene derivi.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'assenza di tabelle millesimali "ufficiali" non preclude il riparto della spesa condominiale in capo a ciascun condomino: infatti ben può essere assunto, quale criterio di imputazione, quello del valore di ciascuna porzione di proprietà esclusiva in relazione a quello delle altre. In questo senso non è parso sufficiente che il singolo condomino impugnante avesse genericamente contestato il criterio assunto dal condominio: sarebbe piuttosto occorso che costui concretamente avesse indicato il danno subito.

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