Immissioni acustiche: tutela civilistica e tutela amministrativa. Criteri valutativi.(Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 631 del 10 gennaio 2025)

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 cod.civ., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004)

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 6 ter del d.l. 2008 n. 208, "nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso". Dunque la predetta norma codicistica deve ritenersi integrata dalla citata disposizione. Va però chiarito come tali regolamenti e disposizioni istituiscono regole la cui valenza è comunque principalmente orientata a disciplinare il rapporto con l'amministrazione, senza che dalla violazione (o dalla mancata violazione delle stesse) possano dedursi automaticamente conclusioni circa la conformità delle immissioni alla stregua dell'art. 844 cod.civ.. Questa conclusione, già raggiunta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17051/11; Cass. Civ., Sez. II, 1606/2017) viene ribadita dalla pronunzia in esame, con la quale è stata affermata la prevalenza di una lettura costituzionalmente orientata della norma, intesa ad assicurare l'ordinaria qualità della vita.

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