Scarico delle acque piovane



Ai sensi dell'art. 908 cod.civ. il proprietario di un fondo, a meno che non sia titolare di una servitù di stillicidio a valere sul fondo del vicino, deve esercitare le facoltà connesse alla costruzione in modo che le acque piovane scolino sul proprio terreno e non vadano a cadere nel fondo vicino nota1 .

Qualora vi fossero pubblici colatoi occorre che egli provveda, con gronde o canali, ad immetterle in essi.

Comunque devono essere osservati in materia i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica ( cfr. T.U. 523/04, artt. 63 e ss., e artt. 93 e ss.; L. 774/11).

Note

nota1

E' lo stesso codice civile a chiarire come una certa quantità d'acqua scoli naturalmente da un fondo ad un altro: bisogna solo impedire che le costruzioni o le opere fatte comportino un aumento più violento e rovinoso delle acque verso il fondo vicino. Cfr. Comporti, Stillicidio, in Enc. dir., p.1090; Cavalli, Stillicidio, in N. Dig. it., p.439.
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Bibliografia

  • CAVALLI, Stillicidio, NDI, XVIII
  • COMPORTI, Stillicidio, Enc. dir., XLIII

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