Il procuratore non è obbligato ad indicare gli estremi della procura anche per il compimento di atti relativi a beni immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14215 del 23 giugno 2014)

Le norme in tema di rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell’interesse del rappresentato, neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata. La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista dall’art. 1393 c.c. come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima che dopo il contratto), per precostituirsi la prova che l’atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell’art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia intesa a mettere a fuoco la situazione giuridica soggettiva del soggetto che abbia a contrattare con chi sia dotato di poteri rappresentativi. Per il terzo (tale rispetto al rapporto intercorrente tra rappresentato e rappresentante) la giustificazione della sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo a colui che si manifesta come dotato di essi è, secondo la S.C., una mera facoltà, non un obbligo. Potrebbe aggiungersi che costituisce, sempre per il terzo, più propriamente un onere, nel senso che si tratta di una condotta (la richiesta di esibizione della procura) cui egli è tenuto se desidera non essere esposto al rischio di contrattare con un falsus procurator. Nel caso di specie al legale patrocinante del procuratore era stato opposta la mancata indicazione, in sede di contemplatio domini, della procura posta a presupposto dell’attività negoziale di cui era causa.

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