Il notaio sbaglia a liquidare l'atto, sottoponendolo ad imposta fissa anzichè proporzionale? Il contribuente non è ammesso ad impugnare l’avviso di liquidazione notificato all'ufficiale rogante. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9952 del 15 maggio 2015)
In tema di avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali - versate in misura fissa invece che proporzionale in relazione all'atto rogato da un notaio a seguito dell'acquisto di un immobile da parte di una Società - deve essere cassata, senza rinvio, la sentenza che ha affermato la legittimazione della società ad impugnare un atto che era stato notificato al notaio in qualità di ufficiale rogante della denuncia di avverata condizione. A norma dell'art. 57 del DPR n. 131/1986, infatti, il notaio che ha redatto l'atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell'imposta e l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, rimette al creditore, nella specie all'amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l'avviso anche alla società. Ne consegue che la società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell'atto rivolto nei confronti del coobbligato dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali.