Forma convenzionale ad substantiam e forma (libera?) dell'atto di risoluzione per mutuo consenso. Collegamento formale o principio di libertà della forma? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18757 del 7 agosto 2013)

Allorché un contratto non richieda la forma scritta ad substantiam, la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle forme.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un accordo di distribuzione tra imprese, pattuizione che era stata stipulata per iscritto, conteneva una clausola in base alla quale "ogni modifica contrattuale (doveva) essere operata per iscritto".
Premesso ciò, non intellegibile la decisione, secondo la quale "La forma scritta può anche essere convenzionalmente stabilita dalle parti: in questo caso è, tuttavia, indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto. Pertanto, la scelta di una forma che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma".
Ma la risoluzione dell'accordo non è una modifica contrattuale?

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