Fondo patrimoniale e situazione soggettiva del creditore. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 34872 del 13 dicembre 2023)

In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell’esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra coloro che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 cod. civ. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all’azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la rilevanza della situazione soggettiva del creditore in relazione ai beni sottoposti al vincolo di cui al fondo patrimoniale. Un conto infatti è non conoscere l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, altro è essere consapevoli di una siffatta estraneità. Nella prima ipotesi infatti la costituzione del fondo patrimoniale non risulta ostativa rispetto alla sottoposizione di detti beni ad esecuzione. Nel secondo caso invece, poichè il creditore conosceva che l'obbligazione contratta era estranea al menage familiare, il vincolo di cui al fondo giova allo scopo di escludere che i cespiti che ne siano affetti possano costituire garanzia generica a disposizione di costui. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla praticabilità o meno dell'azione revocatoria ordinaria, tema impregiudicato rispetto alla questione.

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