Fondo patrimoniale. requisiti di opponibilità e onere della prova. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 29983 del 25 ottobre 2021)

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. puntualizza le condizioni in base alle quali il fondo è in grado di svolgere la propria funzione di segregazione dei beni destinati a sovvenire alle esigenze della famiglia, altresì specificando come incomba sul debitore l'onere di dar conto della sussistenza di tutti i presupposti. A tal proposito è stata in primo luogo respinta la tesi di costui secondo il quale, in presenza di una fideiussione a favore di una società, potrebbe dirsi immanente sia il requisito dell'estraneità del rapporto creditorio ai bisogni della famiglia sia quello della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore. La prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia anche in detta ipotesi deve essere raggiunta da colui che la allega a fondamento dell'efficacia del fondo patrimoniale.

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