Finanziamento del socio in conto capitale. Cessione del relativo credito: nullità per mancanza dell'oggetto? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33957 del 17 novembre 2022)

Il versamento di denaro fatto a società di capitali dal suo socio “in conto capitale" è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società ed entra a far parte del suo patrimonio, sì che esso non determina la nascita di un credito del socio verso la società, essendo la sua restituzione al conferente meramente eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società e alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Il contratto che ha per oggetto la cessione, a titolo oneroso, di tale inesistente credito verso la società, dal suo socio stipulato con un terzo, non è però nullo per mancanza del relativo oggetto, bensì determina l’attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall’art. 1266, primo comma, cod. civ., recante disposizione di diritto speciale, derogatoria della disciplina legale della nullità del contratto per inesistenza del relativo oggetto; con la conseguenza che la cessione è valida, sì che il cessionario tenuto al pagamento del prezzo che non diviene indebito ed è, al contempo, attributario della garanzia di cui al citato articolo del codice civile.

Commento

(di Daniele Minussi)
I finanziamenti eseguiti dai soci nelle casse sociali "in conto capitale" si differenziano da quelli eseguiti "in conto finanziamento": mentre questi ultimi conferiscono il diritto soggettivo del socio alla restituzione delle relative somme di denaro, i primi non assicurano analoga situazione soggettiva. La restituzione delle relative somme infatti potrebbe avvenire non già durante societate, ma soltanto all'esito della fase di liquidazione del patrimonio sociale e nell'ipotesi di sussistenza di un sufficiente attivo. Ciò premesso, la cessione verso corrispettivo del credito relativo in favore di un terzo, viene a configurare un'ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 1266 cod.civ. ove si chiarisce che in tale ipotesi il cedente è tenuto unicamente a garantire il c.d. "nomen verum".

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