False generalità di una delle parti del contratto. Responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 27293 del 7 ottobre 2021)

Il giudice del rinvio è tenuto, attenendosi agli indirizzi costantemente affermati dalla S.C. in relazione alla corretta interpretazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 49. a verificare l'osservanza, da parte del notaio, dell'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente/mutuatario alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, e non della sola esibizione di un documento di identità, evidentemente insufficiente, secondo il modello delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che non sia sufficiente la mera esibizione di un documento di identità per far ritenere adempiuto diligentemente l'obbligo del notaio di accertare l'identità personale delle parti dell'atto è invero principio del tutto consolidato.
Sul tema si veda, in senso conforme, anche la recente Cass. Civ., Sez. III 2021/15599, con la quale è stato deciso che l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame della carte d’identità (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale.
Al riguardo possono valere elementi quali la presentazione del cliente da identificare da parte di soggetti professionalmente coinvolti nella negoziazione (mediatori, l'ufficio mutui della banca, etc.), la conoscenza personale dell'altra parte dell'atto, l'accertamento proveniente dall'esibizione di ulteriori documenti attestanti l'identità della persona.

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