Espropriazione di un bene appartenente alla comunione incidentale ereditaria. Conseguenze sul giudizio di divisione pendente. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5993 del 4 marzo 2020)

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora nel corso della lite sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco le conseguenze dell'espropriazione per pubblica utilità di un bene appartenente alla comunione ereditaria che sia intervenuta durante il giudizio divisionale. L'esito non può non essere quello della sostituzione del bene oggetto della procedura ablativa con la relativa indennità espropriativa (rectius: del credito corrispondente) che entra a far parte della massa dividenda.

Aggiungi un commento