Esclusa la rappresentanza apparente anche quando la forma scritta del contratto posto in essere sia ad probationem tantum. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 29689 del 14 novembre 2019)
In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.