Esclusa la rappresentanza apparente anche quando la forma scritta del contratto posto in essere sia ad probationem tantum. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 29689 del 14 novembre 2019)

In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema sottoposto all'attenzione della S.C. era quello della sussistenza o meno degli elementi che avrebbero potuto fondare la c.d. rappresentanza apparente, vincolando così l'apparente rappresentato all'azione del falsus procurator. In questa direzione non potrebbe il contraente invocare di aver posto affidamento nella sussistenza di tali poteri quando ill contratto concluso fosse contrassegnato dalla necessaria forma scritta, sia pure soltanto ai fini della prova.

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