Donazione remuneratoria e liberalità d'uso. Criteri discretivi (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 41480 del 24 dicembre 2021)

La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame vale a mettere a fuoco la distinzione tra donazione rimuneratoria e liberalità resa in occasione di servizi resi. Vera e propria liberalità
la prima (pur essendo mossa in considerazione della riconoscenza o per specifici meriti del donatario), per la quale non ha senso il raffronto con il valore dei benefici ricevuti (si veda anche Cass.Civ. Sez.II, 15586/05 che ha sottolineato come la natura remuneratoria sia tale soltanto in relazione a servizi già resi e non ancora da rendere), disposizione liberale, ma non donativa invece quella corrispondente a quella fatta dal disponente in occasione di servizi resi. Queste ultime elargizioni, in quanto conformi agli usi (e, si deve aggiungere, siano proporzionate ai servizi resi) si sottraggono alla normativa propria delle donazioni. Non saranno pertanto nè assoggettabili a collazione, ad imputazione ex se e, in ultima analisi, ad azione di riduzione. Giova osservare come le donazioni remuneratorie si distinguono inoltre dall'adempimento dell'obbligazione naturale per la mancanza, nelle prime, di qualsiasi riferibilità a doveri sociali o morali (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1411/97).

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