Donazione ex art. 796 cod. civ.. Perfezionamento in relazione al beneficiario del diritto di usufrutto successivo. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7444 del 15 marzo 2019)

La donazione con riserva di usufrutto a favore di sé e, dopo di sé, per altri posta in essere ai sensi dell'art. 796 c.c., è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto. Se il terzo non partecipa all'atto, accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente. La donazione di usufrutto, infatti, non si perfeziona se non con l'accettazione da parte del donatario, accettazione che ai sensi dell'art. 782 c.c., se non è contenuta nel medesimo atto, deve essere fatta con atto pubblico posteriore, nel qual caso può ritenersi perfezionata solo nel momento in cui l'accettazione del donatario è notificata al donante. Di conseguenza, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la peculiare figura di cui all'art. 796 cod.civ., che consiste in una duplice attribuzione liberale. Deve, in particolare, essere precisato che l'usufrutto attribuito "successivamente" (termine che va chiarito nella propria peculiare accezione semantica, essendo escluso un ordo successivus tra usufruttuari, rispetto al quale sarebbe ostativa la natura stessa del diritto parziario) al donatario, va concepito come esito di una disposizione sottoposta alla condizione sospensiva il cui evento è costituito dalla morte del donante. In altri termini, nell'ipotesi in cui il donatario dell'usufrutto "successivo" venisse meno prima del donante, mai la disposizione a favore suo sarebbe stata efficace. Ciò premesso, viene messo in luce come anche tale liberalità condizionata deve essere accettata dal beneficiario e che l'accettazione va fatta prima della eventuale morte del donante: in difetto di ciò il donatario della proprietà nuda, la conseguirebbe in effetti come piena. Cfr. nello stesso senso Cass. Civ. Sez. II, 2899/75.

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