Divisione ereditaria e rappresentazione. Ripartizione per stirpi e assenza di ulteriore ripartizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 139 dell’8 gennaio 2020)

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La formazione dei lotti divisionali quando si da rappresentazione, avviene in riferimento alle singole stirpi, indipendentemente da quanti siano i capi riferiti a ciascuna stirpe. All'interno di ciascuna di queste poi avrà eventualmente luogo un ulteriore procedimento divisionale finalizzato alla concreta assegnazione di porzioni divise dei beni ricadenti nella comunione incidentale ereditaria. Questa l'esplicitazione del principio ritraibile dall'art.469 cod.civ.. All'interno di ogni stirpe ciascuna divisione, anche se collegata con quella antecedente, sarebbe pertanto connotata da una propria autonomia sostanziale e processuale.

Aggiungi un commento