Distanze tra costruzioni. Demolizione di fabbricato e susseguente ricostruzione integrale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12196 del 14 aprile 2022)

Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La regola del rispetto delle distanze tra le costruzioni si applica alle c.d. "ricostruzioni" di fabbricati preesistenti (distrutti per eventi umani o naturali)? Al quesito invero la S.C. aveva risposto affermativamente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 17176/08) secondo la quale ogni variazione della sagoma rispetto a quella precedente darebbe vita ad una costruzione che potrebbe essere qualificata come "nuova". Ciò, si badi bene, non soltanto in relazione alle parti eccedenti in altezza, larghezza e profondità quelle preesistenti, dovendo l'intera edificazione essere considerata come tale. La pronunzia qui in commento viene ad ulteriormente specificare la portata di questi principi, stabilendo che l'edificazione avente maggior volumetria rispetto a quella preesistente è "nuova" solo quando lo strumento urbanistico abbia a specificarlo espressamente, assumendo cioè in considerazione l'ipotesi specifica della ricostruzione. In difetto di ciò, il manufatto sarebbe "nuovo" soltanto nelle parti eccedenti e la riduzione in pristino attiene solo a dette parti.

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