Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (L. 7 luglio 2016, n. 122)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".
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Commento

(di Daniele Minussi)
La legge, entrata in vigore il 23 luglio 2016, annovera una moltitudine di disposizioni nelle più disparate materie. Tra esse l'art.8, titolato "disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo" prevede che "l'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati dell'Unione europea". Dunque, tra tali autorità, si deve ritenere rientri anche il notaio in relazione agli atti che, contenendo riferimento ad obbligazioni di pagamento di somme determinate, siano idonei alla spedizione di copia con formula esecutiva.
Il Titolo Esecutivo Europeo (TEE) venne introdotto con Regolamento CE 805/2004, consiste in una certificazione che accompagna in uno Stato dell'Unione, le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti o registrati dopo la sua entrata in vigore. Lo scopo del TEE è quello di permettere, mediante la definizione di norme di base, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale.
Con il Titolo Esecutivo Europeo non risulta più necessaria la dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui si chiede l’esecuzione della decisione giudiziaria, permettendo che la fase esecutiva sia più efficiente e più economica. Non c'è più bisogno del c.d. exequatur, cioè il procedura mediante il quale i giudici dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione devono dichiarare l'esecutività dell'atto o del provvedimento, nè di legalizzazione o di apostille.
Giova rilevare come il TEE rinvenga applicazione in materia civile e commerciale, non tuttavia in materia fiscale, doganale o amministrativa. Inoltre, sono escluse le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche, i testamenti, le successioni, i fallimenti, i concordati e l'arbitrato.
Il credito oggetto della controversia, deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile e non essere contestato.
La giurisprudenza (cfr. Cass. 22 maggio 2015 n.10543) ha deciso che il certificato di titolo esecutivo europeo è costituito dal un provvedimento ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo nazionale, completandolo allo scopo di renderlo idoneo alla circolazione all'interno dell'Unione europea. La funzione è quella di una una sorta di formula esecutiva. Così sortisce lo scopo di circolare nello spazio giuridico europeo.

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