Diritto del mediatore a percepire la provvigione e contributo causale alla conclusione dell'affare. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22426 del 16 ottobre 2020)

In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se da un lato è sufficiente anche semplicemente che il mediatore abbia posto in contatto le parti, dall'altro occorre pur sempre che la conclusione dell'affare sia legata da un nesso causale rispetto all'operato di costui. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, la quale ha confermato la pronunzia di merito, il mediatore, pur avendo mostrato al potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non soltanto non era stato in grado di indicare il prezzo, ma si era addirittura rifiutato di accettare la proposta che era stata formulata, essendo stato concluso l'affare in conseguenza dell'intervento di altro soggetto. Per tale via può ben ritenersi escluso quell'effettivo nesso causale tra operato del mediatore e perfezionamento dell'affare che risulta indispensabile ai fini di ritenere sorto il diritto a percepire la provvigione (cfr. per l'opposta soluzione, Cass. civile, sez. II 2014 n. 25799, la quale in ogni caso non contraddice la decisione in commento, proprio in considerazione dell'incidenza della condotta del mediatore).

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