Diritto del mediatore a percepire la provvigione da parte di entrambi i contraenti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28477 del 30 settembre 2022)

La regola codicistica stabilita nell'art. 1755 cod.civ., impone l'obbligo di pagamento del compenso dell'attività di mediazione a entrambe le parti contraenti che se ne sono avvalse. Una pattuizione contraria tra mediatore e proprietari venditori non può essere ricavata dal testo di due clausole (di cui peraltro una non disciplinava il compenso ma la cauzione) inserite in una dichiarazione unilaterale - quale è la proposta irrevocabile di acquisto - a cui i proprietari venditori sono rimasti estranei. In altri termini non è possibile rinvenire una "comune intenzione dei contraenti" (tra il mediatore e i proprietari venditori) in un testo che non era identificabile come un loro accordo.
La produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto.
(Nel caso di specie l’obbligo di pagamento dell’attività di mediazione immobiliare a entrambe le parti contraenti non può essere derogata dalla mera barratura, nel modulo di conferimento mandato predisposto dal mediatore, dell’area destinata ad indicare la percentuale di tale diritto, stante anche l’assenza di sottoscrizione del mediatore).

Commento

(di Daniele Minussi)
Normalmente l'obbligazione della corresponsione del compenso per la mediazione incombe ad entrambe le parti. Nella specie non era rinvenibile alcun accordo derogatorio di tale regola immanente, accordo che avrebbe visto quali parti necessarie oltre al promittente alienante (vale a dire colui che pretendeva di sottrarsi al pagamento della mediazione) anche il mediatore.

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