Deroga al criterio legale di riparto delle spese condominiali: indispensabile la deliberazione assembleare unanime. (Appello di Lecce, sez. dist. Taranto, sent. n. 43 del 6 febbraio 2017)
Sono nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale, approvate a maggioranza, dalle quali risulti una ripartizione delle spese effettuata non sulla base delle vigenti tabelle millesimali, ma in parti uguali tra i condomini e ciò in quanto, per aversi una ripartizione di spesa "personalizzata", cioè contrattuale, è necessario il consenso unanime di tutti i condomini. (Nel caso di specie, la deliberazione era stata effettuata con il criterio della maggioranza).