Datio in solutum avente ad oggetto la cessione di un credito. Profili tributari. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 19746 del 12 luglio 2021)

Laddove la datio in solutum abbia ad oggetto la cessione del credito - che, nel contesto regolatorio dell'art. 1198 cod.civ., possiede i connotati di una cessione pro solvendo (in quanto l'obbligazione originaria si estingue con la riscossione del credito: cfr. Cass., 15 febbraio 2007, n. 3469; Cass., 29 marzo 2005, n. 6558), - sia stata pattuita quale modalità di assunzione dell'obbligazione facente capo ad un terzo, quale obbligazione di estinguere un debito altrui comportante, in quanto tale, il cumulo di responsabilità debitorie, l'accordo negoziale concluso tra le parti non è riconducibile alla previsione tariffaria di cui all'art. 6 del TUIR ma deve piuttosto ascriversi alla categoria, di natura residuale, degli atti ("diversi da quelli altrove indicati") aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.). Ciò in quanto l'estinzione del debito (altrui) è stata procurata cumulando una nuova obbligazione a quella da estinguere, con effetti sostanzialmente riconducibili a quelli propri di un accollo esterno (non liberatorio quanto all'obbligazione del debitore accollato).

Commento

(di Daniele Minussi)
La datio in solutum può avere quale termine di riferimento anche un debito altrui. Per tale via si realizza una doppia aberrazione, oggettiva e soggettiva, rispetto all'originario programma di cui al rapporto obbligatorio. Non soltanto viene operata una deviazione rispetto all'oggetto originario del rapporto obbligatorio, dal momento che l'originaria obbligazione viene sostituita dalla attribuzione traslativa che si sostanzia in un differente bene della vita, ma analoga deviazione ha luogo dal punto di vista soggettivo. Non già adempie colui che vi era originariamente tenuto, bensì un terzo. Nella fattispecie all'attenzione della S.C. la vicenda rinviene un ulteriore elemento di complicazione: il diritto oggetto di trasferimento in luogo di quello originario consiste in un credito. La cessione di credito se da un lato possiede un'efficacia traslativa che realizza lo schema "reale" della datio in solutum, dall'altro sostanzialmente ripropone lo schematismo proprio del rapporto obbligatorio. Infatti il credito ceduto, per l'appunto, è un credito e come tale dedotto in un rapporto obbligatorio che ancora deve avere attuazione. L'intera dinamica evocata rinviene conseguenze fiscali peculiari: le imposte dirette dovute a fronte di una siffatta pattuizione infatti è quella prevista dall'art.9 TUIR e non dall'art.6.

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