Danni provenienti dalla cosa in custodia: onere della prova. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11060 del 24 aprile 2024)
In materia di danni da cose in custodia, il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d’acqua, che agisca a norma dell’art. 2051 cod. civ., è solo tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, da raggiungersi anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo” rispetto alla custodia del bene.