Responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia: fondamento e natura



L'art. 2051 cod. civ. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito nota1. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11016/11).

Quanto alla natura, oggettiva o soggettiva, della responsabilità, si deve riscontrare la sussistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Il primo individua nella norma in questione un caso di presunzione di colpa. Il fondamento della responsabilità sarebbe pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del custode), venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Viceversa, la dottrina più recente ritiene che il comportamento del responsabile sia estraneo alla fattispecie e parla, conseguentemente, di responsabilità oggettiva. In particolare, secondo quest'ultima impostazione, solo il "fatto della cosa" sarebbe rilevante (e non il fatto dell'uomo). Pertanto la responsabilità si fonderebbe sul mero rapporto di custodia mentre l'obbligo di custodia non assumerebbe importanza. Tale orientamento è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 12019/91 , nonché da alcune decisioni successive (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5031/98 , Cass. Civ. Sez. III, 584/01 ). In particolare, le Sezioni Unite del Supremo Collegio, appropriandosi dei risultati cui è pervenuta una recente opinione dottrinale, hanno rilevato che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. , il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa. Né potrebbe esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, escludesi peraltro che il limite del caso fortuito possa identificarsi sempre e comunque nell'assenza di colpa. Deve quindi affermarsi la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. Gli interpreti parlano al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".

E' stato altresì osservato come il dato lessicale della norma in esame conduce a ritenere sufficiente, ai fini dell'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2051 cod. civ. emerge che il danno è cagionato non già da un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, onde il detto comportamento pare essere irrilevante.

Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa. Ne segue come non abbia importanza l'eventuale violazione di detto obbligo.

E' inoltre pacifico che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. , sia semplicemente necessario che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4480/01 , Cass. Civ. Sez. III, 6121/99 , Cass. Civ. Sez. III, 347/92, Cass. Civ. Sez. III 1947/94 , Cass. Civ. Sez. I, 2301/95). La norma in considerazione non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere), tanto meno che sia ex se pericolosa. E' sufficiente che il pregiudizio si sia manifestato anche per l'insorgenza nella cosa di un processo dinamico dannoso provocato da agenti esterni. La "pericolosità" non è, nell'ambito della norma in questione, un requisito necessario della cosa, ciò che invece si può dire nella fattispecie, sotto questo profilo differente, di cui all'art. 2050 cod. civ. .

Da quanto detto discende che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. È semplicemente necessario che il danno sia provocato dalla "cosa", che è già di per sé in grado di produrli, o perché, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni.

Note

nota1

Alpa, Responsabilità per rischio da cose in custodia (nota a sent. Cass. Civ. Sez. Unite, 12019/91), in Nuova giur. civ. comm., 1992, vol. I, p. 86; Angelone, Il c.d. contratto di "autostrada" e la responsabilità del concessionario (nota a Giudice pace S. Valentino in Abruzzo Citeriore, 18 dicembre 1998), in PQM (riv. quadrim. abruzz. di giur. e vita forense), 1999, f. 1, p. 49; Antinozzi, Della responsabilità per lo scoppio di una bottiglia in un supermercato (nota a sent. Appello di Roma, 8 ottobre 1986), in Dir. e prat. assicur., 1988, p. 135; Antinozzi, La responsabilità per danno causato da cose in custodia, in Dir. e prat. assicur. 1989, p. 895; Antinozzi, La responsabilità per incendio di autoveicolo (nota a sent. Pretura di Bari, 14 maggio 1987), in Dir. e prat. assicur., 1988, p. 142; Antinozzi, Responsabilità per caduta di neve dai tetti (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 8308/87), in Dir. e prat. assicur., 1988, p. 127.
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Bibliografia

  • ALPA, Responsabilità per rischio da cose in custodia, nuova giur. civ. comm.ò, vol. I, 1992
  • ANGELONE, Il c.d. contratto di "autostrada" e la responsabilità del concessionario, PQM, fasc. 1, 1999
  • ANTINOZZI, Della responsabilità per lo scoppio di una bottiglia in un supermercato, Dir. e prat. assic., 1988
  • ANTINOZZI, La responsabilità per danno causato da cose in custodia, Dir. e prat. assic., 1988
  • ANTINOZZI, La responsabilità per incendio di autoveicolo, Dir. e prat. assic., 1988
  • ANTINOZZI, Responsabilità per caduta di neve dai tetti, Dir. e prat. assic., 1988

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