Costituzione di servitù prediale. Modalità operative di esecuzione delle formalità pubblicitarie. Insufficienza della mera menzione nel quadro "D". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28694 del 16 ottobre 2023)

Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un’ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto.

Commento

La questione trattata della S.C. sembra banale, ma è concretamente rilevante. Come è noto, il quadro "D" nella nota di trascrizione è funzionale a dare pubblicità a tutte le pattuizioni secondarie, ma non dovrebbe essere fruibile per dar conto della costituzione di diritti reali autonomi. Ne discende che, come correttamente ha statuito la Cassazione, non è praticabile la soluzione di veicolare l'atto costitutivo di servitù prediale mercè la mera menzione nel quadro "D" della nota di trascrizione della vendita rispetto alla quale esso si porrebbe come convenzione accessoria, ma pur sempre attinente alla costituzione di un diritto reale autonomo. Insomma: se si desidera risparmiare i costi di presentazione della nota di trascrizione, si sconta l'inopponibilità del diritto di servitù.

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