Costituzione di fondo patrimoniale, assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria. I figli non sono litisconsorti necessari. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3641 del 14 febbraio 2018)
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma I, n. 1. La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.
I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, atteso che il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, come è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171 c.c.