Contratto preliminare con effetti anticipati: il tormentone sulla qualificazione giuridica della situazione di disponibilità del bene in chiave di detenzione ovvero di possesso continua. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5211 del 16 marzo 2016)
Nella promessa di vendita, quando è convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori: ne consegue che la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c..