Contratto di appalto. Natura ordinariamente commutativa e non aleatoria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12115 del 6 maggio 2024)

Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del nomen iuris dell’appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La dicotomia tra natura commutativa e aleatoria si muove sia sul piano della colorazione causale del congegno contrattuale, sia sugli aspetti economici dell'equilibrio patrimoniale tra le attribuzioni dedotte nell'accordo. Se il contratto di appalto in senso proprio è qualificabile senza dubbio come contratto commutativo, non può essere escluso un intento delle parti volto a configurare un contratto atipico connotato dalla medesima struttura delle prestazioni in esso dedotte, ma connotato da aleatorietà. Questo esito ermeneutico è stato tuttavioa escluso nella fattispecie all'esame della S.C., con la conseguenza che, riscontrato l'adempimento della prestazione a carico dell'appaltatore, ne è scaturito il diritto in capo a costui ad ottenere il corrispettivo dall'appaltante.

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