Contratto autonomo di garanzia: operatività dell'exceptio doli. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32720 del 7 novembre 2022)

Nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’articolo 1945 cod.civ., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche nel contratto autonomo di garanzia non è impraticabile per il garante di negare il diritto del garantito alla pretesa della prestazione di garanzia. Si pensi, in primis, all'eccezione di nullità del rapporto principale quando essa derivi da illiceità. La stessa conclusione in tema di radicale inesistenza del rapporto principale, al quale non potrebbe accedere una valida negoziazione volta a garantire la posizione contrattuale di una delle parti. Evidentemente il garante potrà altresì opporre al garantito tutte le eccezioni che derivano dallo stesso contratto di garanzia: si pensi alla nullità della clausola che abbia sancito interessi anatocistici. Opponibili sono anche tutte le eccezioni fondate sui rapporti personali del garante col creditore (es.: la compensazione tra un credito del primo nei confronti del secondo ed il debito nascente dal contratto di garanzia).
Venendo invece alla c.d. "exceptio doli" (sulla cui praticabilità cfr. già Cass. civile, Sez. I 1999 /10864) vengono in considerazione tutte quelle condotte abusive da parte del creditore che si sostanzino con certezza in una condotta di costui che abbia fraudolentemente omesso di prospettare situazioni aventi effetti modificativa o addirittura estintivi del diritto di credito, abbia esercitato tale diritto per una finalità differente rispetto a quella assicurata dallo strumento giuridico in considerazione, oppure con scopo esclusivamente emulativo.

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