Condotta omissiva ingannevole e protezione del consumatore. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4110 del 4 luglio 2018)

La condotta omissiva - per essere considerata ingannevole - deve avere ad oggetto "informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno" per prendere una decisione consapevole. Ai fini dell'apprezzamento della rilevanza del difetto di informazione la norma contiene l'invito a considerare la "fattispecie concreta", "tutte le caratteristiche e circostanze del caso" e i "limiti del mezzo di comunicazione impiegato" (art. 22, comma 1 codice del Consumo), aggiungendo che "qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia in esame assume in considerazione il c.d. dolo omissivo, che consiste nel di tacere circostanze che avrebbero potuto indurre il soggetto a rinunciare alla conclusione del contratto. Talvolta l'onere di informazione è espressamente stabilito da un'apposita norma, come nell'ipotesi del contratto di assicurazione art. 1892 cod. civ.: non è per tale via indispensabile qualificare come intenzionale e dolosa la condotta del soggetto reticente, bastando l’accertamento dell’inesattezza o della difettosità della dichiarazione dello stesso. In via generale il problema è stabilire se comportamento dolosamente ed intenzionalmente omissivo ha avuto l'efficienza di far cadere l'altra parte in errore. La giurisprudenza è per lo più riluttante a conferire il significato di dolo alla mera omissione che prescinda da un particolare dovere di informazione. Ciò premesso, il Codice del Consumo prevede espressamente all'art. 22 le speciali condizioni alle quali diviene rilevante la condotta omissiva del "professionista" nel suo rapportarsi con il "consumatore".

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