Il
dolo come vizio del consenso non deve essere confuso con il
dolo come elemento soggettivo, cioè con quella nozione di dolo che s'incontra non solo nel diritto penale (art.
43 cod.pen. ), ma nello stesso campo del diritto privato, come
elemento psicologico del fatto illecito (art.
2043 cod.civ. )
o dell'inadempimento di un'obbligazione (art.
1225 cod.civ. : "se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore")
nota1.
Il dolo, come elemento intenzionale dell'illecito costituisce soltanto un elemento soggettivo o psicologico, ossia
l'intenzione dell'agente di realizzare un determinato risultato (rapina, inadempimento di un'obbligazione, ecc.) e si concreta, quindi, nella corrispondenza tra rappresentazione e volizione di un risultato perseguito da un soggetto e la condotta da esso posta in essere
nota2.
Il dolo, come elemento intenzionale dell'illecito, non indica un particolare tipo di azione, un fatto che si verifica nel mondo esterno, ma costituisce dunque soltanto un elemento soggettivo o psicologico.
Il dolo quale vizio della volontà, invece, denota proprio
un particolare tipo di azione, l'azione di chi inganna o raggira nota3, e che si concreta, quindi, in un determinato fatto esterno, non già in un semplice atteggiamento psicologico o interno.
Il
dolo come elemento psicologico contrassegnato dall'intenzionalità del risultato, elemento qualificante di un atto illecito, si contrappone alla
colpa, che corrisponde ad un atteggiamento semplicemente negligente, imperito o genericamente inosservante di regole giuridiche o di esperienza (l'evento pregiudizievole si produce senza un preciso, preventivo disegno dell'agente).
Il dolo inteso quale vizio negoziale si configura come condotta necessariamente dolosa: la discussione se possa rilevare anche un dolo colposo (vale a dire un inganno che venga perpetrato senza che l'agente lo abbia di mira consapevolmente) pare debba essere risolta negativamente
nota4.
Note
nota1
Si vedano Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.360; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.669; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.908.
top1nota2
Analogo parere viene espresso da Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.209.
top2nota3
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.249.
top3nota4
Cfr. Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.467; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.664.
topBibliografia
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972