Comunione legale dei beni tra coniugi, donazione di parte della provvista necessaria all'acquisto immobiliare e "rinunzia" al coacquisto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20336 del 16 luglio 2021)

In presenza di un’ipotesi di acquisto rientrante nell’ambito dell’art. 179, primo comma, lettera b), c.c. non rileva la dichiarazione di cd. “rifiuto al coacquisto” eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto del bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due coniugi che vivono in regime di comunione legale dei beni procedono ad acquistare un immobile, utilizzando denaro che in parte proviene da donazione effettuata dai genitori di uno di essi. L'altro coniuge (non donatario) esprime in sede di stipula dell'atto il proprio intento di non fruire dell'acquisto. Tale palesandosi la fattispecie all'attenzione della S.C., la portata della pronunzia appare comunque perplessa. Se infatti è scontato che la c.d. "rinunzia al coacquisto" espressa da uno dei coniugi onde escludere l'effetto acquisitivo a proprio favore non possieda alcuna efficacia diversa da quella ricognitiva della situazione che, ai sensi di legge, produce tale effetto (vale a dire il fatto oggettivo costituito dall'essere il coniuge "rinunziante" a conoscenza che l'acquisto effettuato procede con il ricavato dall'alienazione di bene personale dell'altro coniuge), il caso descritto non corrisponde alla situazione delineata dalla lettera f) dell'art. 179 cod.civ.. La donazione (diretta o indiretta) del denaro necessario per l'acquisto immobiliare infatti costituisce una provvista in capo all'acquirente che tuttavia non proviene dalla precedente vendita di bene da considerarsi personale, ma semplicemente un bene personale (in quanto oggetto di donazione) che viene impiegato per procedere all'acquisto di un altro bene.
Ciò anche se, dal punto di vista logico, non v'è alcuna differenza tra aver ricevuto dal padre un appartamento successivamente "monetizzato" per ricomprarne un altro e aver ricevuto dal padre direttamente una somma di denaro.
Ciò premesso, nell'ipotesi concreta, la somma oggetto di donazione neppure era sufficiente per pagare l'intero prezzo: per ottenere tale risultato essendo indispensabile per i coniugi attingere a ulteriori denari appartenenti alla coppia.
Ecco allora il perchè della "salomonica" decisione: cade in comunione legale tra i coniugi l'immobile solo per la quota parte imputabile ai denari comuni, mentre il resto rimane di proprietà personale del donatario. Peraltro del tutto irrilevante è la dichiarazione di rifiuto al coaquisto dell'altro coniuge, assumendo rilievo solo la provenienza del denaro utilizzato.

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