Cessione di partecipazioni sociali con patto riacquisto e divieto del patto commissorio. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 6175 del 17 marzo 2014)

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l'adempimento di un'obbligazione con riguardo all'eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, o, infine, quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre. Sicché, va esclusa la sussistenza dei presupposti finalizzati alla configurabilità del patto commissorio; peraltro, il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie venivano cedute le quote di una società e, contestualmente, era pattuito un patto di riacquisto in base al quale, nell'ipotesi in cui il cedente avesse inteso ricomprare le quote alienate, avrebbe dovuto darne comunicazione all'acquirente entro un certo tempo prima della data prevista quale termine finale per provvedere al riacquisto.
Nella specie è del tutto mancata la prova dell'esistenza di un debito preesistente ovvero coevo collegato ad un mutuo sovvenuto dall'acquirente che intendesse, per il tramite dell'acquisizione delle quote, munirsi di una garanzia reale.

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