CassazioneCivile Sezione II n.5626/2002. Nullità della delibera condominiale

La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall'art.1421 cod. civ., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione.
Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta essendo esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l'opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell'edificio condominiale; mentre per la variazione di clausole che disciplinano l'uso delle cose comuni è sufficiente la deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'art.1136, secondo comma, cod. civ. (nella specie la S.C., sulla base di tali principi ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione assembleare con la quale era stata modificata la clausola del regolamento di condominio relativa al divieto della sosta dei veicoli nel cortile comune).

Commento

L'impugnativa della deliberazione nulla prescinde dal criterio di cui all'art. 1137 cod.civ.: anche il condomino presente ed assenziente può pertanto promuovere azione giudiziale volta a far dichiarare la nullità della stessa. Ciò a condizione che, in conseguenza della detta deliberazione, costui si trovi ad aver assunto personalmente un'obbligazione (nello stesso senso Cass. 1511/97).

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