Cassazione civile Sez. III. n. 3103/02. Responsabilità precontrattuali del mandatario nelle trattive

Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretizzarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili , per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi ( quali la costituzione in mora, la denunzia dei vizi, le partecipazioni in genere, ecc. ) . Ne consegue che, allorchè le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza - sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto- gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest'ultimo delle responsabilità precontrattuali eventualmente configurabili.

Commento

La S.C. conferma l'orientamento in base al quale l'ambito della rappresentanza non è limitato all'attività negoziale, ben potendo riguardare meri atti giuridici nonchè, è il caso di aggiungere, semplici contegni fattuali. Ne segue che il conferimento dell'incarico assistito da poteri di rappresentanza diretta avente ad oggetto il perfezionamento di trattative consente la immediata imputazione al mandante dell'eventuale responsabilità precontrattuale per il contegno tenuto dal mandatario nel corso di esse.

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