Oggetto del mandato



Oggetto del mandato è, ai sensi dell'art. 1703 cod. civ. il compimento ad opera del mandatario di uno o più atti giuridici per conto del mandante.
Essenziale alla figura del contratto in esame è per l'appunto questa imputazione degli effetti della condotta del mandatario al patrimonio del mandante, per conto del quale si agisce.
La norma pone in evidenza che l'attività del mandatario consiste propriamente nel compimento di atti giuridici nota1. E' ipotizzabile che il mandato abbia ad oggetto qualsiasi attività giuridicamente rilevante, anche consistente in atti materiali, in mere operazioni?
Sembra che la risposta più accettabile sia quella affermativa: il mandato ben potrebbe avere ad oggetto il compimento di semplici attività materiali, come anche attività composite (si pensi all'incarico di sistemare le merci in un magazzino e di sceglierne alcune, sulla scorta di precise indicazioni, da inviare ad uno spedizioniere) nota2. E' stata così affermata l'immediata imputazione al mandante della responsabilità precontrattuale scaturente dalla condotta serbata dal mandatario (munito di poteri rappresentativi), al quale era stato conferito unicamente l'incarico di condurre le trattative (Cass. Civ. Sez. III, 3103/02 ). Giova tuttavia osservare come sia stata più recentemente proposta una distinzione tra contratto di mandato (avente per l'appunto ad oggetto il compimento di un'attività qualificata dal compimento di atti giuridici negoziali) e contratto di locazione d'opera, consistente nel compimento di un'opera o un servizio di natura materiale o intellettuale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20739/04 , che ha qualificato in quest'ultimo schema l'incarico conferito ad un'agenzia di pratiche auto di provvedere ad effettuare le pratiche di iscrizione di un veicolo al PRA).
In generale sul tema è possibile fare riferimento in generale alle caratteristiche dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod.civ., con l'eccezione dei divieti scaturenti da specifiche disposizioni nota3. Si può ricordare, a questo proposito, la nullità del mandato a donare di cui all'art. 778 cod. civ., che sottoporremo a distinta disamina.

Note

nota1

Si ritiene (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p. 119) che con questa definizione il legislatore abbia inteso riferirsi tanto agli atti negoziali quanto agli atti giuridici in senso stretto, mentre non rileverebbero i meri fatti giuridici, privi di una autonoma valutazione dell'elemento volitivo.
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nota2

In questo senso Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p. 525 e Santagata, Del mandato. Disposizioni generali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1985, p. 491, i quali precisano che nella definizione normativa può rientrare anche l'esplicazione di attività materiale. Ciò tuttavia soltanto se l'incarico è stato conferito in vista degli effetti giuridici conseguenti a tale attività, sottolineandosi così la decisiva rilevanza del programma predisposto dalle parti ed inserito nel mandato. Questi atti, in relazione ai quali l'elemento della coscienza e volontà dell'agente non assume rilevanza dal punto di vista giuridico: si pensi alla specificazione, all'unione o commistione di merce affidata al mandatario per la vendita oppure all'accessione per le cose date in amministrazione. Secondo parte della dottrina (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p. 43), invece, non sarebbe ammissibile che questi atti materiali costituiscano oggetto diretto e principale del mandato, ben potendo, viceversa, essere previsti o comunque venire in considerazione, in posizione strumentale ed accessoria rispetto agli atti giuridici contemplati quale oggetto del mandato: tali atti, cioè, rivestirebbero "un ruolo funzionalmente secondario rispetto all'oggeto complessivamente considerato" (Luminoso, op. cit., p. 119).
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nota3

La possibilità e la liceità dell'oggetto del mandato è peraltro da valutare in relazione non solo alla prestazione del mandatario, ma anche all'atto giuridico da compiere: ne resteranno perciò esclusi gli atti c.d. personalissimi (Santagata, op. cit., p. 504 e Dominedò, voce Mandato, in N.mo Dig.it., p. 121).
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Bibliografia

  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SANTAGATA, Del mandato: disposizioni generali. artt. 1703-1709, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1988

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