Mandato con rappresentanza



Il mandato vale a disciplinare l'aspetto gestorio, interno del rapporto tra mandante e mandatario. In questo senso il contratto di mandato di per sè si palesa come estraneo alla nozione di rappresentanza nota1 . Quest'ultima infatti evoca un nesso di imputazione dell'attività di un soggetto (rappresentante) direttamente nella sfera giuridica di un altro soggetto (rappresentato). Se si prescinde da singoli aspetti specifici (quali la possibilità per il mandante di esercitare i diritti di credito nei confronti del terzo ex art. 1705 cod.civ.  ovvero di rivendicare ai sensi dell'art. 1706  cod.civ. le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario) il mero mandato rende invece necessaria, ai fini della sua esecuzione, una duplice attività giuridica. Il mandatario deve in un primo tempo attivarsi nella direzione prevista dal contenuto degli accordi con il mandante e, successivamente, provvedere all'imputazione di questi effetti (trasferire il bene acquistato, etc.) al mandante. E' chiaro che, proprio per evitare questa duplicazione di traffico giuridico, si palesa come più semplice fornire il mandatario anche di poteri  rappresentativi: in questo modo sarà possibile che egli imputi in modo immediato al mandante l'attività posta in essere. Il mandatario potrà agire non soltanto per conto del mandante, ma anche in nome di lui. Ciò può accadere soltanto in forza del conferimento di poteri rappresentativi. La procura può venir formata autonomamente (assumendo le vesti di atto unilaterale autonomo) ovvero essere incorporata nel mandato, che pertanto si qualifica "con rappresentanza" nota2.

Note

nota1

Analogamente Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano,1984, p.25.
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nota2

A questo proposito secondo alcuni (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.272; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961, p.318; Luminoso, cit., p.38) la fonte della rappresentanza potrebbe essere rinvenuta solo in una procura. Essa costituisce pur sempre un negozio unilaterale distinto rispetto al mandato, ancorchè funzionalmente collegato al medesimo. Altri (Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p.54; De Nova, La conclusione per altri, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.X, Torino, 1982, p.393; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977, p.21), invece, reputano che il potere di rappresentanza possa derivare oltre che da una procura anche da un rapporto di gestione o da una clausola inserita nel contratto di mandato.
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Bibliografia

  • DE NOVA, La conclusione per altri, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, X, 1982
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • NATOLI, La rappresentanza, Milano, 1977
  • PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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