Cassazione Civile 5068/2001: L'emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. presuppone comunque la menzione degli estremi della concessione.

In tema di esecuzione specifica di concludere un contratto di compravendita di un fabbricato, non osta all'emissione della sentenza ex art. 2932 cod.civ. la mancanza della certificazione di conformità del bene alla concessione edilizia, in quanto l'art. 40 della legge n. 47 del 1985 commina la nullità degli atti tra vivi con i quali si trasferiscono diritti reali su immobili ove non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione, mentre non prende in considerazione l'ipotesi della conformità o meno della realizzazione rispetto all'atto concessorio.

Commento

La pronunzia non contraddice l'orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. 1199/1997) secondo il quale la pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. presuppone le menzioni urbanistiche prescritte a pena di nullità ai sensi della legge 1985 n.47. La S.C. si è infatti limitata a precisare la non indispensabilità, ai fini dell'effetto traslativo della sentenza costitutiva, del difetto di certificazione della conformità del bene rispetto al provvedimento concessorio in forza del quale esso venne edificato. Ciò evidentemente presuppone la menzione degli estremi della concessione, sancendo la superfluità di ogni ulteriore attestazione mirante a dar conto della situazione urbanistica dell'immobile promesso in vendita.

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