Cass.Civ.; sez. III n. 15185/2003. Concessione di vendita: obblighi del concedente nei confronti del concessionario.

La concessione di vendita è un contratto innominato che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione. E' connaturato con le caratteristiche proprie della concessione di vendita l'obbligo per il concedente di non pregiudicare con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. Tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in un fattore negativo per la produttività dell'impresa e, conseguentemente, per la sua redditività

Commento

La S.C. mette a fuoco, nell'ambito delle obbligazioni facenti capo al franchisor, quella specifica di fornire al franchisee prodotti esenti da difettosità tali da pregiudicare il marchio. Tale pregiudizio infatti ben si può riverberare aul concessionario (o franchisee), producendo a carico di costui un danno economico conseguente al calo delle vendite.

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