Cass. Civ., sez. Lav., n.20157/2005. Distinzione fra fattispecie di lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa

Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'art. 230 bis cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto - parente entro il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.

Commento

La pronunzia sottolinea il carattere residuale della figura dell'impresa familiare rispetto alla configurabilità di altri rapporti tra imprenditore individuale (che, secondo la prevalente opinione rimane tale anche in relazione alla fattispecie di cui all'art.230 bis cod.civ.) e colui che presta la propria attività lavorativa.

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