Cass. Civ., sez. I, n. 5720/2004. Contratto di fideiussione omnibus e invalidità dell' obbligazione principale.

Non è nullo il contratto di fideiussione cosiddetto omnibus in cui sia sancita la sopravvivenza dell' obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell' obbligazione principale e che preveda la riviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca di pagamenti, da parte del debitore garantito.

Commento

Si può ancora definire in chiave di fidejussione (omnibus o meno) l'accordo che preveda il mantenimento della garanzia quand'anche la fonte dell'obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida? Quale differenza tra una siffatta stipulazione ed il c.d. contratto autonomo di garanzia?

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