Cass. Civ., Sez. II, n. 10855 del 5 maggio 2010. Superflua la dichiarazione del coniuge ex art. 179, comma I, lettera f), c.c. qualora vi sia obiettiva certezza sulla natura personale del mezzo impiegato per l'acquisto
In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma I, lett. f), c.c., al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l’impiego di altro bene di cui sia certa l’appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.