Azione di rivendicazione promossa in successivamente al decesso del proprietario del bene. Dimostrazione della qualità ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22730 dell'11 agosto 2021)
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per subentrare nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.